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Commercialisti: le coperture "claims made"
RC professionale dei commercialisti: alcune avvertenze

La nota di approfondimento che segue illustra le principali particolarità e le avvertenze utili per meglio conoscere e gestire questa forma di assicurazione.

Chi necessiti di chiarimenti o preferisca approfondire direttamente l'argomento con un nostro consulente, lo richieda senza impegno nella nostra pagina contatti.

Argomenti:
  1. "Claims made": i termini della copertura
  2. Questionario: cosa non dimenticare
  3. Aggravamento di rischio: attività oggi non svolte, e che potrebbero essere svolte in futuro
  4. Attivita’ svolte in passato, ma che non vengono più svolte
  5. Retroattività
  6. Circostanze note

1) FORMA CLAIMS MADE

E' importante aver ben presente che con la forma "claims made" la copertura di ogni contratto si esaurisce con il termine dell'annualità, anche in caso di rinnovo del contratto con la stessa Compagnia.
Terminato il periodo di assicurazione in corso, cessano gli obblighi della Compagnia, e nessuna richiesta di risarcimento potrà esser accolta.

Il contratto assicurativo di RC Professionale è normalmente stipulato nella forma "claims made": la Compagnia è chiamata a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta, contro il commercialista, durante il periodo di assicurazione annuale in corso, purchè:

  • denunciate alla Compagnia durante lo stesso periodo in corso
  • in relazione a sinistri (errori) successivi alla data di retroattività stabilita (vedi punto 5).

Ne consegue che le Compagnie attribuiscono particolare importanza al Questionario/Proposta che il commercialista deve compilare prima della stipulazione del contratto e successivamente prima di ogni rinnovo contrattuale.

2) IL QUESTIONARIO

Per valutare i differenti rischi potenziali per errori commessi nel passato (a partire dalla data di retroattività stabilita), la Compagnia effettua una indagine attraverso il questionario, con esplicite domande:

  • sulla conoscenza di errori che potrebbero determinare richieste di danni, durante il periodo che si deve assicurare (circostanze note: vedi in seguito)
  • sulla tipologia di attività esercitata nell'ultimo esercizio, rilevata attraverso la scomposizione dei ricavi del professionista.

Per questo motivo nel contratto di assicurazione sono poi riportate le seguenti clausole che meritano la Vostra attenzione e che svilupperemo meglio in seguito:

  • dichiarazioni: le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato costituiscono la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti
  • aggravamento di rischio: l'Assicurato deve dare comunicazione scritta di aggravamenti di rischio, tenendo presente che quelli non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1898 c.c.)
  • circostanze: l'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza di nessun sinistro o circostanziatale da far presumere l'insorgenza di un sinistro o di una perdita in riferimento alla polizza stipulata

3) AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Le attività oggi non svolte, e che potrebbero essere svolte in futuro, per essere assicurate devono essere comunicate e assicurate espressamente.

Se nell'anno preso in esame dal questionario, non ho fatturato compensi per attività che per la Compagnia sono oggetto di attenzione per determinare la tariffa da applicare (ad esempio: acquisizioni o fusioni, curatore, condomini, sindaco, ecc.), ed in seguito penso di esercitarle, per essere assicurato dovrò darne comunicazione alla Compagnia e pagare eventualmente il relativo maggior premio; diversamente si applica anche l’art 1898 c.c. sull'aggravamento di rischio.

4) ATTIVITA’ SVOLTE IN PASSATO

Le attività particolari svolte in passato, ma che non vengono più svolte, devono essere assicurate espressamente fino al termine del periodo di prescrizione

In un contratto "claims made", non bisogna focalizzare la propria attenzione solo sulle attività che oggi vengono svolte.
Se leggendo le "Esclusioni" previste dal contratto si rileva che alcune attività svolte in passato e che oggi non vengono più svolte, sono assicurate dalla Compagnia solo con patto esplicito (ad esempio: fusioni, curatore, sindaco, ecc.), bisogna ricordarsi nel compilare il questionario di evidenziare la richiesta di copertura anche per queste attività se svolte nel periodo di "retroattività", almeno fino a quando non sono scaduti i termini di prescrizione previsti per legge per la specifica tipologia di errore.

Difficilmente il questionario prevede questa specifica domanda, ma è importante ricordarsene

5) RETROATTIVITA'

Il periodo di inizio della "retroattività" è oggetto di patto contrattuale con la Compagnia. Normalmente viene concesso un periodo di 5 anni, ma alcune sono disponibili ad estenderlo a 10 anni, purchè nello stesso periodo esisteva altra copertura, anche con altra Compagnia.

La copertura in forma "claims made" copre, come detto sopra, tutte le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante il periodo di assicurazione in corso, e riguardanti errori commessi anche negli anni precedenti, ma comunque successivi al periodo di retroattività stabilito.

E' sempre consigliabile controllare la data di inizio della retroattività.

6) CIRCOSTANZE NOTE

Bisogna prestare particolare attenzione alle dichiarazioni: se si è o meno a conoscenza di circostanze tali da far presumere l'insorgenza di un sinistro o di una perdita nel periodo assicurativo successivo.

La "circostanza" dovrà essere segnalata nel questionario, ma dovrà essere anche denunciata alla Compagnia con cui è in corso il contratto, prima del termine del periodo assicurativo dell'anno in cui si è verificata la "circostanza", in modo che l'eventuale successiva richiesta danni del cliente, nel momento in cui perverrà, rappresenti solo un seguito della denuncia di circostanza già inviata.

Ad esempio: ho commesso un errore e mi attivo con atti per porvi rimedio o limitare i danni. So quindi che tale errore comporta sicuramente un danno per il cliente e che lo stesso mi farà in seguito una formale richiesta di danni.

E' però importante verificare che il proprio contratto consenta la denuncia delle "circostanze" e non limiti la garanzia, in modo rigido, alle sole richieste di risarcimento fatte e denunciate alla Compagnia durante il periodo di assicurazione in corso.
Se così fosse, ci troveremmo di fronte ad una situazione, sicuramente complicata ed incomprensibile, ma fonte di contenziosi, anche in presenza di rinnovo con la stessa Compagnia:

  • denuncio una circostanza non ancora seguita da richiesta danni alla Compagnia con la quale ho in corso il contratto, ma questa non lo considera "sinistro" in quanto non c'è richiesta di danni fatta entro il periodo in corso.
  • Al momento del rinnovo, mi viene richiesto di compilare il questionario, e dovrò dichiarare tale "circostanza". La Compagnia si riserva così di escludere dalla copertura nel successivo periodo assicurativo, le richieste che potrebbero pervenire per questa circostanza, già nota.
    Se non dovessi segnalare la "circostanza" nel questionario, quando nel periodo successivo inoltrerò alla Compagnia la richiesta danni che mi sarà pervenuta, la Compagnia potrà respingere la richiesta perché nel questionario, che forma parte integrante del contratto, tale circostanza non è segnalata e non poteva non essermi nota.

Richieda senza impegno chiarimenti o approfondimenti nella nostra pagina contatti.

Aprile Intermedia srl - p.iva:02221600964 - © Assia: divisione artigiani e piccole aziende. [Italia/it], 21/05/2012
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